Definizioni e limitazioni di responsabilità
Aggiornato al 15 marzo 2025
Il presente documento integra i termini generali di servizio e ha lo scopo di chiarire le condizioni operative, le esclusioni e le responsabilità connesse ai servizi di logistica cargo, trasporto intermodale e movimentazione macchinari offerti da BulkCargo Logistics. La lettura di queste clausole è essenziale per evitare interpretazioni divergenti in fase di esecuzione contrattuale.
1. Ambito dei servizi e definizioni
I servizi descritti nel contratto e nelle proposte commerciali si riferiscono esclusivamente alla gestione della supply chain transfrontaliera, al trasporto cargo intermodale e alla spedizione di macchinari pesanti e carichi agabaritici. Non rientrano nell’offerta servizi di consulenza finanziaria, investimenti, logistica di beni deperibili o trasporto di animali vivi.
- Per “carico agabaritico” si intende qualsiasi collo le cui dimensioni o peso eccedano i limiti standard ISO per container marittimi da 40 piedi.
- “Sdoganamento automatizzato” indica il processo di presentazione telematica dei documenti doganali tramite piattaforme certificate; non costituisce garanzia di esenzione da controlli fisici.
- “Antrepozitare doganale” si riferisce alla custodia temporanea in magazzini autorizzati, con oneri di stoccaggio calcolati a partire dalla data di ingresso.
2. Esclusioni e limitazioni operative
BulkCargo Logistics non risponde di ritardi o danni derivanti da cause di forza maggiore, eventi meteorologici estremi, scioperi portuali, restrizioni governative improvvise o blocchi infrastrutturali non prevedibili al momento della pianificazione del vettore. La responsabilità per merce danneggiata è limitata al valore dichiarato in polizza di carico, con un massimale pari a 2.000 EUR per collo, salvo diversa pattuizione scritta.
- Non sono coperti danni da imballaggio inadeguato se il cliente non ha richiesto il servizio di condizionamento professionale.
- Le tempistiche di transito indicate nelle offerte sono stime basate su rotte standard; variazioni dovute a congestione portuale o modifiche di itinerario non costituiscono inadempimento.
- La documentazione doganale è preparata sulla base dei dati forniti dal cliente; eventuali errori o omissioni nei certificati di origine o nelle fatture commerciali sono a carico del mittente.
3. Responsabilità del cliente e obblighi informativi
Il cliente è tenuto a fornire, con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla presa in carico, la documentazione completa relativa a natura, peso, dimensioni e classificazione doganale della merce. La mancata comunicazione di dati aggiornati può comportare la sospensione del servizio senza preavviso.
- Il cliente deve assicurarsi che i macchinari siano in condizioni di sicurezza per il trasporto (serbatoi vuoti, batterie scollegate, blocchi di fissaggio).
- Ogni variazione dell’indirizzo di consegna o delle finestre di attracco deve essere comunicata per iscritto almeno 48 ore prima dell’arrivo previsto.
- In caso di merce pericolosa (classificazione ADR/IMDG), il cliente è obbligato a fornire la scheda di sicurezza e la dichiarazione di conformità.
4. Foro competente e legge applicabile
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o esecuzione dei servizi di logistica sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. La legge applicabile è quella della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato che richiamino ordinamenti diversi.
- Eventuali reclami devono essere presentati entro 15 giorni dalla data di consegna o dalla data in cui la merce avrebbe dovuto essere consegnata.
- La mancata contestazione scritta entro tale termine costituisce accettazione della regolare esecuzione del servizio.
- Per i servizi di sdoganamento, il termine di reclamo è ridotto a 7 giorni lavorativi dalla notifica dell’esito doganale.